Diritto Materiale – Giurisprudenza di Legittimità – Condotta dei veicoli

Scritto da Studio Napolitano

CONDOTTA DEI VEICOLI – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI

L’ARTICOLO 102, 2° E 3° COMMA, DEL CODICE DELLA STRADA DISPONE CHE LA VELOCITÀ DEI VEICOLI DEVE ESSERE PARTICOLARMENTE MODERATA

DEGLI ABITATI O, COMUNQUE, DEI TRATTI DI STRADA FIANCHEGGIATI DA CASE. OGNI VEICOLO DEVE ALTRESÌ RALLENTARE LA VELOCITÀ ED, ALL’OCCORRENZA ANCHE FERMARSI, QUANDO I PEDONI CHE SI TROVINO SUL PERCORSO TARDINO A SCANSARSI. DA CIÒ DERIVA CHE IL COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE, INVESTITO DA UN VEICOLO A CUI HA OMESSO DI DARE LA PRECEDENZA, NON ESIME IL CONDUCENTE DALL’OBBLIGO, NELLE CONDIZIONI DI LUOGO PRESCRITTE DALL’ARTICOLO 102, DI RALLENTARE ADEGUATAMENTE L’ANDATURA RISPETTO AL LIMITE DI VELOCITÀ CONSENTITO NEL TRATTO DI STRADA PERCORSO E DI ARRESTARSI, SE LE CIRCOSTANZE LO IMPONGONO (COME NEL CASO DI PRESENZA DI BAMBINI SULLA STRADA O SULL’ANTISTANTE MARCIAPIEDI). (CORTE DI CASSAZIONE, III SEZ. CIV., SENTENZA N. 4802 DEL 26 FEBBRAIO 2013)