Diritto Materiale – Giurisprudenza di Merito – Compensi professionali
COMPENSI PROFESSIONALI – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI
IN MERITO ALLE LIBERE PROFESSIONI, IL COMPENSO SPETTANTE PER LE PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 2233 DEL CODICE CIVILE, SE NON È CONCORDATO TRA LE PARTI, DEVE ESSERE DETERMINATO SECONDO LE TARIFFE PROFESSIONALI DI CIASCUNA CATEGORIA E, SOLO IN MANCANZA DI QUESTE, IL GIUDICE DEVE RIFERIRSI AGLI USI O DETERMINARLO PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA. RISPETTO AGLI AVVOCATI, OCCORRE PRECISARE CHE, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 41 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 140 DEL 20 LUGLIO 2012, I NUOVI PARAMETRI IVI PREVISTI SONO DA APPLICARE OGNI QUALVOLTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE INTERVENGA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E SI RIFERISCA AL COMPENSO DI UN PROFESSIONISTA CHE, A QUELLA DATA, NON ABBIA ANCORA COMPLETATO LA PROPRIA OPERA, QUANTUNQUE LA SUA PRESTAZIONE ABBIA AVUTO INIZIO E SI SIA IN GRAN PARTE SVOLTA IN EPOCA PRECEDENTE, OVVEROSIA SOTTO LA VIGENZA DELLE TARIFFE ABROGATE. NE CONSEGUE CHE LE TARIFFE ABROGATE TROVANO APPLICAZIONE ALLORCHÉ LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI TRATTASI SI SIA COMPLETAMENTE ESAURITA SOTTO IL VIGORE DELLE PRECEDENTI TARIFFE. (TRIBUNALE DI FOGGIA, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 151 DEL 2 FEBBRAIO 2013).