Diritto Materiale – Giurisprudenza di Legittimità – Danno patrimoniale futuro
DANNO PATRIMONIALE FUTURO – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI
IL DANNO PATRIMONIALE FUTURO, NEL CASO DI FATTO ILLECITO LESIVO DELLA PERSONA, È DA VALUTARE SU BASE PROGNOSTICA ED IL DANNEGGIATO, TRA LE PROVE, PUÒ AVVALERSI ANCHE DELLE PRESUNZIONI SEMPLICI. PERTANTO, PROVATA LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA, SE ESSA È DI UNA CERTA ENTITÀ E NON RIENTRA TRA I POSTUMI PERMANENTI DI PICCOLA ENTITÀ (C.D. LESIONI MICROPERMANENTI, CHE NON PRODUCONO DANNO PATRIMONIALE MA COSTITUISCONO MERE COMPONENTI DEL DANNO BIOLOGICO), È POSSIBILE PRESUMERSI CHE ANCHE LA CAPACITÀ DI GUADAGNO RISULTI RIDOTTA NELLA SUA PROIEZIONE FUTURA (NON NECESSARIAMENTE IN MODO PROPORZIONALE), QUALORA LA VITTIMA GIÀ SVOLGA UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA O PRESUMIBILMENTE LA SVOLGERÀ. SE QUINDI È CONFIGURABILE IN IPOTESI IL DANNO IN QUESTIONE, L’AGGRAVIO IN CONCRETO NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA O IN PROCINTO DI ESSERE SVOLTA, DEVE ESSERE DEDOTTO E PROVATO. NELLA FATTISPECIE, NON SOLO TALE PROVA È MANCATA TOTALMENTE MA LA CIRCOSTANZA CHE IL DANNEGGIATO ABBIA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI ISTRUTTORE DI ARTI MARZIALI SUCCESSIVAMENTE AL SINISTRO CONFERMA LA MANCANZA DEL DANNO IN CONCRETO. (CORTE DI CASSAZIONE, III SEZ. CIV., SENTENZA N. 2644 DEL 5 FEBBRAIO 2013).