Diritto Processuale – Giurisprudenza di Legittimità – Perpetuatio dell’ufficio del difensore

Scritto da Studio Napolitano

PERPETUATIO DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI

La rinuncia al mandato (o la revoca da parte del conferente) non fa perdere al procuratore rinunciante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore. Per effetto del principio della perpetuatio dell’ufficio del difensore, pertanto, la rinuncia (o la revoca) non ha alcuna efficacia nel giudizio e non ne determina la sua interruzione fino a quando non sia intervenuta la sostituzione del difensore costituito, sicché l’avviso di udienza va comunicato a lui e non alla parte personalmente. (Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 8568 del 9 aprile 2013).