Garanzie dirette: la sola contraenza della polizza non e’ titolo sufficiente per l’azione giudiziaria
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , riprendendo l’art 1904 cc, ha ritenuto che per conseguire l’indennizzo assicurativo è necessario che tra il soggetto e il bene assicurato sussista una relazione qualificata, tale cioè che il bene sia idoneo a soddisfare un interesse giuridicamente rilevante dell’assicurato, con esclusione degli interessi di mero fatto.
Quindi, è necessaria una relazione qualificata con il bene, in assenza della quale, non è ravvisabile l’interesse ad agire e quindi l’indennizzo.
Invero, come noto, in conformità con la natura aleatoria del contratto, deve sussistere, per il soggetto stipulante al momento della stipula, un pericolo da ovviare o trasferire in capo alla compagnia assicurativa.
Il rischio, quindi, è una condizione necessaria perché si abbia un valido contratto di assicurazione e se questo non esiste al momento della stipula del contratto, questo è nullo.