Tribunale di vicenza – sentenza n. 2203/2021 inoperatività della polizza capo famiglia per gli eventi verificatosi in ambito lavorativo.
TRIBUNALE DI VENEZIA – INOPERATIVITA’ DELLA POLIZZA CAPO FAMIGLIA
“La polizza capo famiglia estende la sua garanzia a tutte le attività svolte dell’assicurato, ma l’operatività della stessa è esclusa allorquando gli eventi legati al rischio assunto si verifichino nell’ambito dell’attività lavorativa”.
Il Tribunale di Venezia pertanto, se da un lato estende l’operatività della polizza non solo nella delimitazione spaziale della dimora abituale ma anche al di fuori di essa, tuttavia ne limita l’operatività escludendola nelle ipotesi in cui l’assicurato, nello specifico contesto lavorativo, assume un autonomo obbligo di conservazione e custodia di beni, il cui inadempimento, a prescindere dalle cause che lo hanno determinato, non viene coperto dall’assicurazione.