Parere IVA
Il Tribunale di Napoli ha osservato che se il cliente vittorioso è titolare di P.IVA e la vertenza in cui il professionista ha prestato la propria opera è inerente all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, del cliente, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l’importo addebitato a titolo di IVA dal legale alla propria cliente, in quanto è la stessa parte vittoriosa che dovrà versare l’IVA al suo difensore attesa la circostanza per cui questa ha titolo ad esercitare la detrazione dell’imposta (ex articolo 19 del Dpr 633/1972) della quale subisce quindi anche la rivalsa economica. L’obbligazione del soccombente di rimborsare l’IVA al vincitore, infatti, non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma si rinviene nell’art. 91 c.p.c., norma che obbliga il soccombente al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l’IVA che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l’IVA, nella loro doverosità (per legge).