Dichiarazione stragiudiziale, allegazione bds e valore modello cai

Scritto da Studio Napolitano

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA HA RAGGRUPPATO TRE PRINCIPI FONDAMENTALI IN UN’UNICA SENTENZA:

  • Il Magistrato ha classificato come prova atipica la dichiarazione resa, in sede stragiudiziale, dal conducente del veicolo danneggiante, inquadrandola come argomento di prova. Quest’ultima dichiarazione ha formato il libero convincimento del Giudice, insieme agli altri elementi istruttori, portando al rigetto della domanda, in considerazione della contraddizione emersa tra quanto riferito dallo stesso conducente all’investigatore e quanto emerso in fase istruttoria.
  • È stato affermato un ulteriore principio circa la tempestività del deposito della Banca Dati Sinistri; la stessa, infatti, può essere prodotta dalla Compagnia di assicurazione solo dopo la deposizione testimoniale ed acquisiti i dati personali del teste escusso. La dichiarazione, poi, di aver reso soltanto una sola testimonianza, sconfessata dalla BDS Ivass depositata, ha minato, ulteriormente, l’attendibilità del teste.
  • Infine, in ordine al modello CAI, il Magistrato, riprendendo la conforme Cassazione, ha affermato che la dichiarazione confessoria in esso contenuta e resa dal conducente non proprietario del veicolo assicurato, costituisce prova nei soli confronti del confidente medesimo, potendo essere oggetto di libero apprezzamento. Ne consegue che la stessa, lungi dal provare l’effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità ivi riportate, ha mero valore di presunzione.

Alla luce del quadro probatorio delineatosi, il Giudice ha ritenuto non provato il fatto storico, stante il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico di parte attrice.