Diritto Materiale – Giurisprudenza di Legittimità – Risarcibilità del danno non patrimoniale

Scritto da Studio Napolitano

RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI

IL DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DALLA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA È RISARCIBILE, ANCHE QUANDO NON SUSSISTA UN FATTO REATO O NON RICORRA ALCUNA DELLE ALTRE IPOTESI IN CUI LA LEGGE CONSENTE ESPRESSAMENTE IL RISTORO DEI PREGIUDIZI NON PATRIMONIALI, A TRE CONDIZIONI: 


A) CHE L’INTERESSE LESO ABBIA RILEVANZA COSTITUZIONALE; 
B) CHE LA LESIONE DELL’INTERESSE COSTITUZIONALE SIA GRAVE (NEL SENSO CHE L’OFFESA SUPERI UNA SOGLIA MINIMA DI TOLLERABILITÀ); 
C) CHE IL DANNO NON SIA FUTILE (VALE A DIRE CHE NON CONSISTA IN MERI DISAGI O FASTIDI, OVVERO NELLA LESIONE DI DIRITTI DEL TUTTO IMMAGINARI, COME IL DIRITTO ALLA QUALITÀ DELLA VITA O ALLA FELICITÀ). 

(CORTE DI CASSAZIONE, VI SEZ. CIV., SENTENZA N. 5096 DEL 28 FEBBRAIO 2013).