Diritto Processuale – Giurisprudenza di Legittimità – Consulenza tecnica percipiente e deducente
CONSULENZA TECNICA PERCIPIENTE E DEDUCENTE – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI
IL GIUDICE DEL MERITO PUÒ AFFIDARE AL CONSULENTE NON SOLO L’INCARICO DI VALUTARE I FATTI ACCERTATI O DATI PER ESISTENTI (CONSULENTE DEDUCENTE), MA ANCHE L’INCARICO DI ACCERTARE I FATTI STESSI (CONSULENTE PERCIPIENTE). IN TALE ULTIMO CASO LA CONSULENZA COSTITUISCE FONTE OGGETTIVA DI PROVA ED AFFINCHÉ IL GIUDICE POSSA DISPORLA È NECESSARIO E SUFFICIENTE, DA UN LATO, CHE LA PARTE DEDUCA IL FATTO CHE PONE A FONDAMENTO DEL SUO DIRITTO E, DALL’ALTRO, CHE IL GIUDICE RITENGA CHE L’ACCERTAMENTO DI QUEL FATTO RICHIEDA SPECIFICHE COGNIZIONI TECNICHE. IN PARTICOLARE, DEVE FARSI RICORSO A QUESTO TIPO DI CONSULENZA NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA, ATTESA L’INNEGABILITÀ DELLE CONOSCENZE TECNICHE SPECIALISTICHE NECESSARIE NON SOLO ALLA COMPRENSIONE DEI FATTI, MA ALLA LORO STESSA RILEVABILITÀ, CHE PUÒ ABBISOGNARE DI SPECIFICHE COGNIZIONI E/O STRUMENTAZIONI. IN TALE MATERIA, INFATTI, PROPRIO GLI ACCERTAMENTI IN SEDE DI CONSULENZA OFFRONO AL GIUDICE IL QUADRO DEI FATTORI ENTRO CUI FAR OPERARE LA REGOLA PROBATORIA DELLA CERTEZZA PROBABILISTICA PER LA RICOSTRUZIONE DEL NESSO CAUSALE. (CORTE DI CASSAZIONE, III SEZ. CIV., SENTENZA N. 4792 DEL 26 FEBBRAIO 2013).