Diritto Materiale – Giurisprudenza di Legittimità

Scritto da Studio Napolitano

DANNO DA RITARDO – A CURA DELL’AVV. DOTT. UMBERTO ALEOTTI

Nel caso di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato ed il risarcimento deve corrispondersi mediante interessi compensativi.

In ipotesi di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto, devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l’acconto versato, detraendo quest’ultimo dal primo e computando gli interessi sulla differenza residua. (corte di cassazione, iii sez. civ., sentenza n. 8104 del 3 aprile 2013).