Furto & onere probatorio – insufficiente la sola produzione della denuncia di furto
Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda con la quale parte attrice chiedeva di essere indennizzata dopo aver subito il furto della propria auto.
Non avendo parte attrice adempiuto all’onere di dimostrare quale fosse lo stato dell’auto al momento del furto, la domanda è stata rigettata.
Il Giudice ha ritenuto che l’onere probatorio non piò essere ritenuto adempito con la sola produzione della denuncia di furto, non esimendo quindi l’assicurato dalla prova rigorosa del “fatto storico (furto)”. Né tantomeno tale deficienza probatoria poteva essere colmata con la CTU che è stata rigettata dal Giudice proprio perché non è un mezzo esplorativo.
In tema di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull’assicurato stesso l’onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. Cass n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997).
Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell’indennizzo previsto in polizza, deve non solo provare la fonte contrattuale del proprio diritto e allegare l’inadempimento dell’altro contraente ma, altresì, provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto in polizza e provare il valore del bene danneggiato al momento dell’evento dannoso subito (nella giurisprudenza di merito più recente vedasi Tribunale Torino sez. IV, 08/07/2019, n.3381).