Limiti della responsabilita’ professionale del legale !
Il Tribunale di Taranto delimita i margini entro i quali può configurarsi una responsabilità del professionista!
In particolare, il Tribunale adito ribadisce, in maniera chiara e ferma, i criteri per la proponibilità dell’azione di responsabilità professionale, stabilendone i limiti ed i confini, anche in tema di prova.
Con tale statuizione, il Giudice di merito ha infatti confermato che per configurarsi una responsabilità professionale (nel caso di specie dell’avvocato) non basta che il cliente denunci un inadempimento del professionista, ma è necessario che fornisca la prova che senza tale condotta, commissiva od omissiva, avrebbe verosimilmente raggiunto il risultato sperato e che ciò abbia determinato un danno concreto ed effettivo.
Orbene, a tal proposito va premesso che, secondo i principi di diritto espressi più volte dalla Suprema Corte in materia di responsabilità professionale, “le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato MA NON A CONSEGUIRLO. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”
Con specifico riguardo poi alle condotte omissive, quale quella in esame, il Giudice, accertata l’omissione di un’attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l’esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati, “l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita” (cfr. Cass. n. 25112/2017), il cui onere probatorio grava sul soggetto danneggiato.