Perizia contrattuale – sinistro incendio
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE HA RIGETTATO IL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO SULLA BASE DELLE ECCEZIONI SOLLEVATE DALLA COMPAGNIA, RITENENDO CHE LA PERIZIA CONTRATTUALE DETERMINA LA TEMPORANEA RINUNZIA ALL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
Il Giudice, confermandosi alla costante Giurisprudenza in merito all’ammissibilità dell’Accertamento Tecnico Preventivo, ha rigettato il ricorso per due motivi:
1. il ricorso veniva introdotto in pendenza delle operazioni di Perizia Contrattuale, in violazione del principio secondo il quale la clausola di un contratto di assicurazione, che prevede l’esperimento della perizia contrattuale, comporta la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale, determinandosi l’improponibilità delle sottese azioni giudiziali;
2. il ricorso risultava carente del requisito del periculum in mora. In particolare, l’urgenza di cristallizzare lo stato dei luoghi, così come rappresentata dalla società ricorrente, non ha trovato riscontro nel caso di specie, stante la pendenza della perizia contrattuale in corso; procedimento “CONCORDATO ED OBBLIGATORIO” che prevede la partecipazione dei periti nominati da entrambe le parti. Sicchè, “almeno fino a quando detto accertamento non sia concluso, alcun periculum può riscontrarsi, non essendo possibile escludere che le parti possano accettare le risultanze della perizia contrattuale e stragiudizialmente definire la controversia”, evitando la futura tutela giurisdizionale.