Tribunale di milano: non sono dovute le spese di esecuzione inserite nel precetto
Il Tribunale di Milano, con 2 distinte ordinanze, mediante la sospensione di altrettante procedure esecutive, in ossequio ad un preciso indirizzo oramai diffuso presso il Tribunale meneghino, ha inteso censurare la condotta speculativa posta in essere dai creditori procedenti, alla luce dei seguenti principi:
- E’ tempestiva la contestazione degli importi precettati in sede di opposizione al pignoramento, quindi l’azione è proponibile anche allorquando siano trascorsi i 10 giorni dalla notifica del precetto;
- Non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento di € 350,00 esposta nell’atto di precetto per la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo in quanto trattasi di somme non dovute: del tutto inafferente il richiamo all’art. 4, comma 5, lett. e) del D.M. n, 55/14. Infatti, la norma richiamata dalla creditrice procedente concerne la fase esecutiva a partire dalla notifica dell’atto di pignoramento e non concerne l’atto di precetto i cui compensi trovano voce specifica nelle tabelle parametri forensi al n. 6 giudizi civili;
3. La costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e di correttezza, quale estrinsecazione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Infatti, fine del processo esecutivo è certo il soddisfacimento del credito consacrato nei titolo esecutivo in favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità, economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti.