TRIBUNALE DI SALERNO: NO FRAZIONAMENTO DELLE DOMANDE GIUDIZIALI – FRUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DELLO STESSO

Il Tribunale di Salerno, in sede di appello, ha dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte, separatamente, per ottenere il risarcimento del danno, alle cose ed alle lesioni, da parte dello stesso danneggiato.

Il Giudice di pace di Montecorvino Rovella aveva accolto le domande, mentre il Tribunale ha riformato la decisione, condannando l’attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre alla restituzione di quanto corrisposto a seguito della sentenza di primo grado.

I principi che vengono affermati sono i seguenti:

  1. Infrazionabilità del credito delle domande come da sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 4090 del 2017)
  2. violazione del principio costituzionalmente sancito del giusto processo e della ragionevole durata, come richiamato dall’artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.