VEICOLO DANNEGGIATO PRIVO DI GARANZIA RCA: DANNO NON RISARCIBILE!!!

Scritto da Studio Napolitano

Il Tribunale, con sentenza del 28.5.2022, ha sancito l’irrisarcibilità del danno in caso di veicolo non assicurato.

Nel caso di specie, vengono affermati i seguenti principi:

  • Il Giudice ha stabilito che “la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria”.
  • L’art. 122 D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private, o C.d.A.) prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che “I veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”.
  • Il Giudice ha evidenziato che non sussiste uniformità in giurisprudenza (si cfr., da ultimo Cassazione civile sez. III, 17.01.2022, n. 1179), ritenendo il comportamento del danneggiato concorrente del fatto dannoso, con grado di colpa esclusiva nella produzione del sinistro, frutto di una deliberata e consapevole condotta colposa, accettando il relativo rischio, applicando il principio di cui all’art. 1227 cc come richiamato dal 2056 cc.